Statuto             (11.04.2019, modifica dello statuto originale del 28 08.2010)

Arte e terra a Castello.
Associazione per il futuro del patrimonio culturale di Castel San Pietro



I Disposizioni generali

Art. 1 Sotto la denominazione "Arte e terra a Castello. Associazione per il futuro del patrimonio culturale di Castel San Pietro” è costituita un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e segg. CCS.

Art. 2 Sede legale dell'associazione è Castel San Pietro. Il suo recapito postale è presso il domicilio del segretario in carica.

Art. 3 Gli scopi dell'associazione sono:
- La conoscenza, la promozione, il sostegno al restauro e alla salvaguardia dei beni civili e religiosi di interesse culturale, artistico, agreste e tradizionale di Castel San Pietro,
- la collaborazione e la promozione di iniziative con Enti aventi finalità analoghe.
L’associazione persegue i propri scopi con mezzi che ritiene più idonei, in particolare:
- raccolta di fondi
- riunioni periodiche;
- conferenze, esposizioni, manifestazioni ricreative;
- l’elaborazione di opuscoli informativi, di libri o di guide;
- la costituzione di commissioni specifiche per l’organizzazione e lo studio di aspetti connessi con lo scopo.

Art.4 Il patrimonio dell'associazione è costituito da contributi dei soci, sostegni volontari pubblici o privati, da donazioni o da introiti derivati da attività dell'associazione.

Art. 5 Gli organi dell’associazione sono:
- l'Assemblea generale
- il Comitato
- le Commissioni
- i revisori dei conti

Art. 6 Per gli impegni verso terzi, l’associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio.

Art. 7 I soci si suddividono in:
- contribuenti, ossia coloro che pagano la tassa sociale annuale stabilita dall’assemblea generale;
- attivi, ossia i soci che oltre al pagamento della tassa partecipano alle attività ed alle organizzazioni dell’associazione;
- onorari, ossia coloro che, per speciali meriti o servizi resi alla società, vengono riconosciuti tali dall’assemblea generale, su proposta del Comitato e sono esentati dal pagamento della tassa sociale.
Tutti i soci hanno diritto di voto: non è consentito il voto per delega.

Art. 8 L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo.
Le persone che intendono far parte dell'associazione devono farne domanda al Comitato, il quale deciderà sull'ammissione.
Contro il rifiuto di ammissione è dato il ricorso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione di rifiuto, per il tramite del Presidente, all'assemblea generale che deciderà inappellabilmente.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 9 La quota di contribuzione dei soci è proposta dal Comitato all'Assemblea.
I soci sono obbligati a versare la quota associativa entro il 30 di settembre di ogni anno.

Art. 10 Ciascun socio può rassegnare le sue dimissioni.
Le dimissioni devono pervenire per iscritto al Comitato entro il 30 settembre dell'anno.
I soci che prima del 31 dicembre dell'anno sono ancora in mora con il pagamento della quota sociale vengono considerati dimissionari ed automaticamente radiati dall'elenco soci. La quota scaduta rimane dovuta ed esigibile.

Art. 11 Il socio che avesse ad agire contro gli interessi dell’associazione o contro il buon nome, potrà essere espulso per decisione del Comitato.
I soci esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.
Contro la decisione del comitato, il socio può ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento della notifica di espulsione, per il tramite del Presidente, all'Assemblea generale che deciderà inappellabilmente.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

II Assemblea ordinaria e straordinaria

Art. 12 L'assemblea generale ordinaria dell’associazione, deve essere tenuta nel primo trimestre di ogni anno. Essa è convocata dal comitato ogni qualvolta è necessario e con almeno due settimane prima della data prevista, con avviso scritto a tutti i soci o tramite pubblicazione e con l'indicazione delle trattande (ordine del giorno).
Sono particolarmente di competenza dell'Assemblea:
a. l'approvazione e lo scarico dell'attività del Comitato e delle Commissioni;
b. l'approvazione e lo scarico dei conti e del rapporto dei revisori;
c. la delibera circa l'approvazione del bilancio dell'associazione;
d. le nomine statutarie: elegge il Presidente e gli altri membri del Comitato, le Commissioni e il responsabile delle Commissioni, due revisori dei conti ed un supplente;
e. la nomina dei soci onorari;
f. la fissazione della tassa sociale;
g. l'approvazione e la modifica dello statuto;
h. la decisione sul ricorso in caso di espulsioni di soci o di rifiuti di ammissioni;
i. l'approvazione del programma annuale di massima dell’associazione;
j. la sorveglianza sulla gestione degli organi dell'associazione e la relativa revoca se necessario;
k. le decisioni di tutto ciò che non è stato riservato ad altri organi dell'associazione.

Art. 13 Possono essere convocate assemblee straordinarie sia da parte del Comitato che su istanza scritta contenente le motivazioni, di almeno un quinto dei soci.
Le modalità di convocazione sono le stesse che per l'assemblea generale ordinaria.
In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a otto giorni.

Art. 14 Salvo i casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'Assemblea può decidere validamente, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 15 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, coadiuvato dal segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall'Assemblea.

Art. 16 Le votazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non stabilisca altro sistema di voto.

Art. 17 Tutte le risoluzioni assembleari sono prese a maggioranza relativa, salvo disposizioni diverse dello statuto. In caso di parità decide il Presidente.

Art. 18 Per le elezioni alle cariche sociali, è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti al primo scrutinio e la maggioranza relativa al secondo. In caso di parità di voti al secondo scrutinio, deciderà il sorteggio.

Art. 19 L'assemblea può decidere se discute e delibera su temi non all'ordine del giorno, se questi vengono presentati al momento della lettura, con la clausola d'urgenza, o solo qualora sia presente l'unanimità dei soci.

III Comitato e Commissioni

Art. 20 Il Comitato dell’associazione si compone di un minimo di tre membri. Essi vengono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato dell’associazione, e stanno in carica tre anni e sono sempre eleggibili. Il Comitato sceglie al suo interno il Vicepresidente, il Segretario e il Cassiere. La carica di segretario e di cassiere è cumulabile. La carica di membro del Comitato è onorifica.

Art. 21 Il Comitato provvede al buon funzionamento dell’associazione e, in collaborazione con le Commissioni, alla realizzazione degli scopi prefissi. Sceglie al suo interno un cassiere che cura l’esazione dei contributi sociali, esegue i pagamenti, amministra il patrimonio dell’associazione e presenta al Comitato un resoconto amministrativo della situazione patrimoniale. Il Comitato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno un bilancio sullo stato patrimoniale dell'associazione che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci ed inoltre cura gli interessi dell'associazione al fine di conseguirne lo scopo.
In particolare il Comitato è competente:
a. per decidere circa l'ammissione di nuovi soci;
b. per espellere dei soci dall'associazione;
c. per rinunciare a suo insindacabile giudizio alla riscossione della quota sociale di uno o più soci morosi;
d. per eseguire e mettere in atto le decisioni dell'Assemblea;
e. per rappresentare l'associazione dinanzi ai terzi;
f. per decidere sull’applicazione dello scopo dell’associazione.

Art. 22 L'associazione è vincolata verso i terzi dalla firma collettiva a due del Presidente
o del Vicepresidente con il Segretario o con il Cassiere.

Art. 23 Il Comitato è convocato dal Presidente ogniqualvolta lo ritiene necessario o su richiesta della maggioranza dei sui membri. Esso si riunisce ogni qualvolta lo si ritiene necessario, ma almeno due volte all'anno. Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Art. 24 Alle riunioni del Comitato partecipano pure i responsabili delle Commissioni, con voto consultativo.

Art. 25 Le Commissioni si compongono di un minimo di 3 ed un massimo di 5 membri.
Ogni Commissione designa tra i propri membri il suo responsabile che fa parte del Comitato ed il sostituto responsabile. I membri vengono nominati dall' Assemblea generale, su proposta dei responsabili delle Commissioni in carica.

Art. 26 Le Commissioni sono costituite per studiare, elaborare, organizzare rispettivamente mettere in atto ciò che permette di raggiungere lo scopo dell’associazione.

Art. 27 Le decisioni in seno alle Commissioni sono prese alla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità decide il voto del responsabile della Commissione.

Art. 28 I membri del Comitato e delle Commissioni - nei limiti loro consentiti -, si impegnano a partecipare attivamente.

IV I revisori dei conti

Art. 29 L'Assemblea generale nomina ogni anno due revisori dei conti ed un supplente: Questi sono sempre rieleggibili. I revisori esaminano i conti dell’associazione e presentano rapporto scritto all'assemblea generale o se del caso, straordinaria.

V Disposizioni finali

Art. 30 Dichiarazioni alla stampa a nome dell’associazione possono essere rilasciate solo dal Presidente che rappresenta l’associazione o dai responsabili delle Commissioni in comune accordo con il Presidente.

Art. 31 Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 32 L’associazione può essere validamente sciolta mediante delibera dell'assemblea generale o straordinaria appositamente convocata, con voto di almeno due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento l'assemblea deciderà pure la destinazione del patrimonio, il quale dovrà comunque essere devoluto ad un’istituzione con scopi analoghi, riconosciuta di pubblica utilità e al beneficio dell’esenzione fiscale.

Art. 33 Organo di pubblicazione dell'associazione è il Foglio Federale di Commercio, se l'associazione è iscritta a Registro di Commercio o comunque la stampa locale.

Art. 34 Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 35 Il presente statuto è stato approvato dall’assemblea presso la sala Bettex nella Masseria dei Cuntitt di Castel San Pietro, tenutasi l’11 aprile 2019.


Il Presidente:
Giacomo Flaconi

Il Segretario:
Florindo Brazzola

 

   

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