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Statuto
(11.04.2019, modifica dello
statuto originale del 28 08.2010)
Arte e terra a Castello. Associazione per il futuro
del patrimonio culturale di Castel San Pietro
I Disposizioni generali
Art. 1 Sotto la
denominazione "Arte e terra a Castello. Associazione per il futuro
del patrimonio culturale di Castel San Pietro” è costituita
un'associazione apolitica e aconfessionale ai sensi dell'art. 60 e
segg. CCS.
Art. 2 Sede legale dell'associazione è Castel San
Pietro. Il suo recapito postale è presso il domicilio del segretario
in carica.
Art. 3 Gli scopi dell'associazione sono: - La
conoscenza, la promozione, il sostegno al restauro e alla
salvaguardia dei beni civili e religiosi di interesse culturale,
artistico, agreste e tradizionale di Castel San Pietro, - la
collaborazione e la promozione di iniziative con Enti aventi
finalità analoghe. L’associazione persegue i propri scopi con
mezzi che ritiene più idonei, in particolare: - raccolta di
fondi - riunioni periodiche; - conferenze, esposizioni,
manifestazioni ricreative; - l’elaborazione di opuscoli
informativi, di libri o di guide; - la costituzione di
commissioni specifiche per l’organizzazione e lo studio di aspetti
connessi con lo scopo.
Art.4 Il patrimonio dell'associazione
è costituito da contributi dei soci, sostegni volontari pubblici o
privati, da donazioni o da introiti derivati da attività
dell'associazione.
Art. 5 Gli organi dell’associazione sono:
- l'Assemblea generale - il Comitato - le Commissioni -
i revisori dei conti
Art. 6 Per gli impegni verso terzi,
l’associazione risponde unicamente con il proprio patrimonio.
Art. 7 I soci si suddividono in: - contribuenti, ossia coloro
che pagano la tassa sociale annuale stabilita dall’assemblea
generale; - attivi, ossia i soci che oltre al pagamento della
tassa partecipano alle attività ed alle organizzazioni
dell’associazione; - onorari, ossia coloro che, per speciali
meriti o servizi resi alla società, vengono riconosciuti tali
dall’assemblea generale, su proposta del Comitato e sono esentati
dal pagamento della tassa sociale. Tutti i soci hanno diritto di
voto: non è consentito il voto per delega.
Art. 8
L'ammissione di nuovi soci può avvenire in ogni tempo. Le
persone che intendono far parte dell'associazione devono farne
domanda al Comitato, il quale deciderà sull'ammissione. Contro
il rifiuto di ammissione è dato il ricorso entro 15 giorni dal
ricevimento della decisione di rifiuto, per il tramite del
Presidente, all'assemblea generale che deciderà inappellabilmente.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Art. 9 La quota di
contribuzione dei soci è proposta dal Comitato all'Assemblea. I
soci sono obbligati a versare la quota associativa entro il 30 di
settembre di ogni anno.
Art. 10 Ciascun socio può rassegnare
le sue dimissioni. Le dimissioni devono pervenire per iscritto al
Comitato entro il 30 settembre dell'anno. I soci che prima del
31 dicembre dell'anno sono ancora in mora con il pagamento della
quota sociale vengono considerati dimissionari ed automaticamente
radiati dall'elenco soci. La quota scaduta rimane dovuta ed
esigibile.
Art. 11 Il socio che avesse ad agire contro gli
interessi dell’associazione o contro il buon nome, potrà essere
espulso per decisione del Comitato. I soci esclusi non hanno
alcun diritto sul patrimonio sociale. Contro la decisione del
comitato, il socio può ricorrere entro 15 giorni dal ricevimento
della notifica di espulsione, per il tramite del Presidente,
all'Assemblea generale che deciderà inappellabilmente. Il ricorso
non ha effetto sospensivo.
II Assemblea ordinaria e
straordinaria
Art. 12 L'assemblea generale ordinaria
dell’associazione, deve essere tenuta nel primo trimestre di ogni
anno. Essa è convocata dal comitato ogni qualvolta è necessario e
con almeno due settimane prima della data prevista, con avviso
scritto a tutti i soci o tramite pubblicazione e con l'indicazione
delle trattande (ordine del giorno). Sono particolarmente di
competenza dell'Assemblea: a. l'approvazione e lo scarico
dell'attività del Comitato e delle Commissioni; b.
l'approvazione e lo scarico dei conti e del rapporto dei revisori;
c. la delibera circa l'approvazione del bilancio
dell'associazione; d. le nomine statutarie: elegge il Presidente
e gli altri membri del Comitato, le Commissioni e il responsabile
delle Commissioni, due revisori dei conti ed un supplente; e. la
nomina dei soci onorari; f. la fissazione della tassa sociale;
g. l'approvazione e la modifica dello statuto; h. la
decisione sul ricorso in caso di espulsioni di soci o di rifiuti di
ammissioni; i. l'approvazione del programma annuale di massima
dell’associazione; j. la sorveglianza sulla gestione degli
organi dell'associazione e la relativa revoca se necessario; k.
le decisioni di tutto ciò che non è stato riservato ad altri organi
dell'associazione.
Art. 13 Possono essere convocate assemblee
straordinarie sia da parte del Comitato che su istanza scritta
contenente le motivazioni, di almeno un quinto dei soci. Le
modalità di convocazione sono le stesse che per l'assemblea generale
ordinaria. In caso di urgenza, il termine può essere ridotto a
otto giorni.
Art. 14 Salvo i casi previsti dalla legge o dal
presente statuto, l'Assemblea può decidere validamente, qualunque
sia il numero dei soci presenti.
Art. 15 L'assemblea è
presieduta dal Presidente dell’associazione, coadiuvato dal
segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati
dall'Assemblea.
Art. 16 Le votazioni e le elezioni avvengono
per alzata di mano, a meno che l'Assemblea non stabilisca altro
sistema di voto.
Art. 17 Tutte le risoluzioni assembleari
sono prese a maggioranza relativa, salvo disposizioni diverse dello
statuto. In caso di parità decide il Presidente.
Art. 18 Per
le elezioni alle cariche sociali, è richiesta la maggioranza
assoluta dei presenti al primo scrutinio e la maggioranza relativa
al secondo. In caso di parità di voti al secondo scrutinio, deciderà
il sorteggio.
Art. 19 L'assemblea può decidere se discute e
delibera su temi non all'ordine del giorno, se questi vengono
presentati al momento della lettura, con la clausola d'urgenza, o
solo qualora sia presente l'unanimità dei soci.
III
Comitato e Commissioni
Art. 20 Il Comitato
dell’associazione si compone di un minimo di tre membri. Essi
vengono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Comitato
dell’associazione, e stanno in carica tre anni e sono sempre
eleggibili. Il Comitato sceglie al suo interno il Vicepresidente, il
Segretario e il Cassiere. La carica di segretario e di cassiere è
cumulabile. La carica di membro del Comitato è onorifica.
Art. 21 Il Comitato provvede al buon funzionamento dell’associazione
e, in collaborazione con le Commissioni, alla realizzazione degli
scopi prefissi. Sceglie al suo interno un cassiere che cura
l’esazione dei contributi sociali, esegue i pagamenti, amministra il
patrimonio dell’associazione e presenta al Comitato un resoconto
amministrativo della situazione patrimoniale. Il Comitato presenta
entro il 31 dicembre di ogni anno un bilancio sullo stato
patrimoniale dell'associazione che deve essere approvato
dall'Assemblea dei soci ed inoltre cura gli interessi
dell'associazione al fine di conseguirne lo scopo. In particolare
il Comitato è competente: a. per decidere circa l'ammissione di
nuovi soci; b. per espellere dei soci dall'associazione; c.
per rinunciare a suo insindacabile giudizio alla riscossione della
quota sociale di uno o più soci morosi; d. per eseguire e
mettere in atto le decisioni dell'Assemblea; e. per
rappresentare l'associazione dinanzi ai terzi; f. per decidere
sull’applicazione dello scopo dell’associazione.
Art. 22 L'associazione è vincolata verso i terzi dalla firma
collettiva a due del Presidente o del Vicepresidente
con il Segretario
o con il Cassiere.
Art. 23 Il Comitato è convocato dal Presidente
ogniqualvolta lo ritiene necessario o su richiesta della maggioranza
dei sui membri. Esso si riunisce ogni qualvolta lo si ritiene
necessario, ma almeno due volte all'anno. Le decisioni vengono prese
a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, decide il
voto del Presidente.
Art. 24 Alle riunioni del Comitato
partecipano pure i responsabili delle Commissioni, con voto
consultativo.
Art. 25 Le Commissioni si compongono di un
minimo di 3 ed un massimo di 5 membri. Ogni Commissione designa
tra i propri membri il suo responsabile che fa parte del Comitato ed
il sostituto responsabile. I membri vengono nominati dall' Assemblea
generale, su proposta dei responsabili delle Commissioni in carica.
Art. 26 Le Commissioni sono costituite per studiare, elaborare,
organizzare rispettivamente mettere in atto ciò che permette di
raggiungere lo scopo dell’associazione.
Art. 27 Le decisioni
in seno alle Commissioni sono prese alla maggioranza assoluta dei
presenti. In caso di parità decide il voto del responsabile della
Commissione.
Art. 28 I membri del Comitato e delle
Commissioni - nei limiti loro consentiti -, si impegnano a
partecipare attivamente.
IV I revisori dei conti
Art. 29 L'Assemblea generale nomina ogni anno due revisori dei
conti ed un supplente: Questi sono sempre rieleggibili. I revisori
esaminano i conti dell’associazione e presentano rapporto scritto
all'assemblea generale o se del caso, straordinaria.
V Disposizioni finali
Art. 30 Dichiarazioni
alla stampa a nome dell’associazione possono essere rilasciate solo
dal Presidente che rappresenta l’associazione o dai responsabili
delle Commissioni in comune accordo con il Presidente.
Art.
31 Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due
terzi dei soci presenti all'Assemblea.
Art. 32 L’associazione
può essere validamente sciolta mediante delibera dell'assemblea
generale o straordinaria appositamente convocata, con voto di almeno
due terzi dei presenti. In caso di scioglimento l'assemblea
deciderà pure la destinazione del patrimonio, il quale dovrà
comunque essere devoluto ad un’istituzione con scopi analoghi,
riconosciuta di pubblica utilità e al beneficio dell’esenzione
fiscale.
Art. 33 Organo di pubblicazione dell'associazione è
il Foglio Federale di Commercio, se l'associazione è iscritta a
Registro di Commercio o comunque la stampa locale.
Art. 34
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa richiamo alle
disposizioni di legge vigenti.
Art. 35 Il presente statuto è
stato approvato dall’assemblea presso la sala Bettex nella Masseria
dei Cuntitt di Castel San Pietro, tenutasi l’11 aprile 2019.
Il Presidente: Giacomo Flaconi
Il Segretario:
Florindo Brazzola
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